COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
E' costituita un'Associazione di amatori dell'Arte Teatrale e di Associazioni Teatrali denominata CO.F.AS. - Compagnie Filodrammatiche Associate - Teatro per Idea.
L'Associazione ha sede a Trento, in Viale Rovereto 61.
Art. 2
L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'arte teatrale.
A tale fine, l'Associazione potrà svolgere ogni attività diretta a promuovere e salvaguardare i valori culturali, artistici e sociali che costituiscono il patrimonio di ciascun individuo, nello spirito con il quale si sono ispirati i Fondatori.
E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
Incrementare la crescita culturale della popolazione mediante la promozione, la diffusione e la produzione di spettacoli.
Tutelare in ogni campo gli interessi generali delle Associazioni iscritte.
Promuovere l'organizzazione delle Associazioni Teatrali della Provincia, favorendo e rendendo effettiva ed operante la loro reciproca solidarietà e collaborazione a salvaguardia degli interessi culturali, morali, economici e sociali del settore teatrale amatoriale dei dilettanti.
Promuovere ed attuare intese fra le Associazioni per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse.
Mantenere ed incrementare le relazioni con altre Associazioni similari, sia a carattere regionale che nazionale ed internazionale.
Promuovere dei corsi di aggiornamento e formazione per le Associazioni nei settori della recitazione, della regia, della scenotecnica, delle luci, dei costumi e del trucco, nonché in tutti quei settori che abbiano interesse per il teatro amatoriale. I corsi sono aperti alla più ampia utenza possibile: alle Associazioni, agli amatori già attivi nelle Filodrammatiche trentine, nonché ad appassionati, studenti, giovani, scuole e pubblico.
Promuovere, raccogliere, favorire ed elaborare studi, elementi, notizie e dati di natura tecnica riguardanti le condizioni e l'attività teatrale della Provincia ed ogni altro studio o ricerca che ne possa favorire la crescita e l'incremento qualitativo e quantitativo.
Adempiere infine ad ogni compito che venga ritenuto utile alla diffusione del Teatro per i dilettanti ed affiancare in tale attività iniziative promosse da organi comunali, provinciali, regionali e nazionali.
L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad Associazioni di carattere regionale, interprovinciale, nazionale ed internazionale, aventi i medesimi scopi.
ASSOCIATE
Art. 3
Possono far parte dell'Associazione le Compagnie Teatrali Amatoriali non professionistiche della Provincia Autonoma di Trento che ne condividano gli scopi.
Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. L'appello del Socio non ammesso, deve avvenire da parte di quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.
In particolare la domanda sarà accompagnata dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'Associazione, oltre che sottoscritta dal Rappresentante legale.
Nella domanda sarà dichiarata l'accettazione del presente Statuto, unitamente all'obbligo di collaborare apertamente con spirito umanitario per l'affermazione del teatro come forza educativa, sociale e di costume.
Agli associati viene richiesto il versamento di una quota associativa il cui importo viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
L'Associazione è apartitica e non accetterà l'iscrizione di gruppi che richiamano nelle loro denominazioni il nome, il simbolo o l'ideologia di un partito politico.
Art. 4
La qualifica di associato si perde:
per recesso da presentare per iscritto entro trenta giorni dal termine di ciascun anno.
per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
per scioglimento della Compagnia teatrale.
per espulsione.
L'espulsione dall'Associazione può venire adottata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dell'addebito all'interessato, per gravi inadempienze statutarie e per indegnità.
Contro il provvedimento di espulsione, l'associato può ricorrere, entro il termine di 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri.
Il Socio receduto o escluso non ha diritto ad alcun rimborso di quanto versato all'Associazione.
Art. 5
Gli associati hanno diritto:
Di intervenire alle Assemblee dell'Associazione con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.
Di informazione e controllo circa le attività poste in essere dall'Associazione.
Di partecipare alla vita associativa e di avvalersi dei servizi garantiti dall'Associazione.
Di ricevere tutte le comunicazioni, pubblicazioni e notizie dell'Associazione.
Art. 6
Gli associati sono obbligati a:
Versare la quota associativa annuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Rispettare e dare attuazione ai contenuti dello statuto..
Art. 7
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Hanno diritto di far parte del Consiglio Direttivo tutti i componenti persone fisiche delle Associazioni regolarmente affiliate alla CO.F.AS., i cui nomi appaiano nell'elenco che ogni Associata è tenuta ad inviare alla CO.F.AS. annualmente
Art. 8
L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionali, anche ricorrendo a propri associati.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono Organi dell'Associazione:
L'Assemblea Generale
Il Consiglio Direttivo
La Giunta Esecutiva
Il Presidente
I Revisori dei Conti
I Probiviri.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 10
L'Assemblea Generale è formata da tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa relativa all'anno in corso (entro il 31 gennaio). Ciascuna Compagnia teatrale sarà rappresentata o dal Presidente o da altro componente il Direttivo, con delega scritta.
Ciascuna Compagnia ha la facoltà di farsi rappresentare da altra Compagnia Associata, anche in calce all'invito di convocazione.
Le Compagnie Associate non possono essere portatrici di più di una delega.
L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, una volta all'anno, in una domenica denominata Festa del Teatro, entro e non oltre il mese di aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo più uno delle Compagnie Associate.
La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria deve essere fatta con avviso da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione, con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, nonché il programma della stessa. L'avviso di convocazione potrà essere inoltrato oltre che per posta ordinaria anche con altri strumenti tipo telefax e posta elettronica.
Il luogo di svolgimento dell'Assemblea Generale dell'Associazione non potrà essere fuori della provincia di Trento.
L'Assemblea Generale dell'Associazione è valida, in prima convocazione con la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Per la sola elezione delle Cariche Sociali è prevista la maggioranza relativa dei voti.
L'Assemblea Straordinaria, convocata per modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Esse vincolano tutte le Associate, anche se assenti o dissenzienti.
Il metodo di votazione è stabilito dall'Assemblea; qualora non ci sia unanimità, si deve votare per scheda segreta.
Ogni Compagnia Associata ha diritto di un voto.
Art. 11
L'Assemblea Generale dell'Associazione nella sua riunione ordinaria annuale o Festa del Teatro, discute ed approva la relazione del Presidente sull'attività svolta, il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso e le relazioni dei vari componenti la Giunta Esecutiva. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.
Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea Generale:
L'esame dei problemi d'importanza fondamentale interessanti il teatro dei dilettanti e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.
L'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione, che sia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
La nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri tramite elezioni da effettuarsi sempre nella Festa del Teatro ogni tre anni.
Le eventuali modifiche statutarie da apportarsi al presente Statuto; le relative proposte devono essere poste all'ordine del giorno e comunicate alle Associate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.
L'Assemblea può eleggere, anche per acclamazione, un Presidente onorario della CO.F.AS. - Il Presidente onorario fa parte quale soprannumerario del Consiglio Direttivo, cui ha diritto di partecipazione senza peraltro facoltà di voto.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione ed è composto da 20 (venti) membri tutti scelti fra i componenti delle Compagnie regolarmente Associate. Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti.
Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, il Rappresentante Diocesano delle Comunicazioni Sociali, se confermato, ed un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, se nominato.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta un quinto dei suoi componenti con diritto di voto.
La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione.
Gli avvisi di convocazione possono essere trasmessi, oltre che tramite posta ordinaria o prioritaria, anche a/m telefax o posta elettronica. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.
Si intende decaduto dalla carica di Consigliere chi fa parte di una Associazione socia, receduta o esclusa. Tuttavia il Consigliere decaduto rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dell'Associazione, la quale avrà il compito di riconfermarlo o sostituirlo. Anche nel caso di un Consigliere, che nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, receda o venga escluso dalla propria Compagnia di appartenenza al momento dell'elezione a Consigliere, e si associ ad altra Compagnia Teatrale socia, decade dall'incarico; tuttavia, anche in questo caso, rimarrò in carica fino alla prima Assemblea dell'Associazione, che avrà il compito di riconfermarlo o sostituirlo. Si intende, inoltre, decaduto dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, per tre volte nel corso di un anno non partecipi alle sedute. In tale caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Non possono far parte ne del Consiglio Direttivo ne degli altri Organi Sociali (Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei probiviri) e, se eletti decadono dal loro ufficio, oltre a coloro che hanno perso i requisiti come sopra indicato nel presente articolo, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici ufficio o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato. Non possono altresì far parte ne del Consiglio Direttivo ne degli altri Organi Sociali (Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri) i parenti, coniugi o affini con altri membri degli stessi Organi Sociali o con dipendenti dell'Associazione, fino al secondo grado incluso.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.
Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri del Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.
La carica di consigliere è gratuita e non sono ammesse deleghe.
Art. 14
Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:
Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo e quattro componenti la Giunta Esecutiva nel suo seno.
Deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano il settore del Teatro dei dilettanti, tenendo presente le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale.
Curare il conseguimento dei fini statutari.
Redigere il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il programma di attività da presentare all'Assemblea ordinaria dell'Associazione
Determinare l'importo della quota associativa annuale.
Deliberare sulle domande di adesione e sulla espulsione degli associati nei casi previsti dal presente statuto.
Deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva.
GIUNTA ESECUTIVA
Art. 15
La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario Amministrativo e da quattro componenti di Giunta eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
Nel caso si debba procedere alla sostituzione di un membro di Giunta, il Consiglio Direttivo sceglierà il sostituto nel suo seno.
Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori di Giunta Associati od anche esperti esterni, senza diritto di voto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario.
Per la validità delle adunanze occorre la maggioranza assoluta dei membri.
Ogni membro ha diritto ad un solo voto e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
I membri della Giunta che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
Di ogni riunione della Giunta Esecutiva verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.
Art. 16
Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:
Curare la gestione dell'Associazione secondo le indicazioni del programma di attività e del bilancio preventivo, predisposti dalla stessa Giunta Esecutiva ed approvati dal Consiglio Direttivo.
Attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ogni decisione della Giunta Esecutiva deve essere notificata dal Consiglio Direttivo.
Delegato Vallate: contatti personali ed epistolari con le Compagnie periferiche.
Responsabile della Biblioteca: aggiornamento della stessa.
Coordinatore équipe del giornale "Teatro per Idea", che è l'organo ufficiale dell'Associazione.
Vestiarista: noleggio effetti teatrali e varie della tecnica teatrale.
IL PRESIDENTE
Art. 17
Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali ed inoltre prende tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente.
Qualora lo ritenga necessario, il Presidente può altresì deferire ad altro membro di Giunta l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrano nella sua sfera di competenza.
Il Presidente sosterrà gli interessi di tutte le Compagnie Teatrali associate, dirimerà, su richiesta delle interessate, le divergenze di varia natura eventualmente insorte in seno ai gruppi associati: sosterrà le Filo attive, nonché promuoverà la costituzione e la riorganizzazione di Compagnie nuove e favorirà lo scambio di recite fra le stesse.
Si farà promotore di incontri di valle, corsi di formazione e si manterrà sempre costantemente informato dell'attività teatrale zonale, nazionale ed internazionale.
Si farà banditore di Rassegne provinciali a Trento ed in altri luoghi della provincia, nonché di concorsi autori per opere nuove.
Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva.
I REVISORI DEI CONTI
Art. 18
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno sia iscritto all'albo dei revisori contabili istituito dal Ministero di Grazia e Giustizia, e due supplenti
Esso ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti.
I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione e di riferire al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dell'Associazione.
Gli stessi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza per altro avere diritto di voto.
E' compito dei Revisori:
L'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi sui quali devono presentare una relazione.
Il controllo sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'Amministrazione in genere.
I Revisori supplenti sostituiranno i membri effettivi in caso di impossibilità ad espletare il loro incarico.
I PROBIVIRI
Art. 19
E' compito dei Probiviri dirimere tutte le controversie che possono sorgere fra le Associate e gli organi dell'Associazione, nonché quelle fra gli organi stessi, solo in ultima istanza.
Si tratta di tre persone al di fuori o all'interno dell'Associazione di provata capacità e stima, e vengono eletti dall'Assemblea Generale. I probiviri restano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.
IL BILANCIO
Art. 20
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.
Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione.
E' vietata tra gli associati la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati in favore delle attività istituzionali prevista dal presente statuto.
PATRIMONIO SOCIALE
Art. 21
Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;
da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 22
Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione prevista dalla legge.
NORME GENERALI
Art. 23
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.