Lo statuto

E' costituita un'Associazione di amatori dell'Arte Teatrale e di Associazioni Teatrali denominata CO.F.AS. - Compagnie Filodrammatiche Associate - Teatro per Idea. La Co.F.As. rappresenta la Federazione del Teatro Amatoriale Trentino.

L'Associazione ha sede a Trento, in Viale Rovereto 61.

L'Associazione si presenta quale organismo autonomo rappresentativo di tutte le associazioni ad essa associate che devono condividerne gli scopi e le finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'arte teatrale.

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita un'Associazione di amatori dell'Arte Teatrale e di Associazioni Teatrali denominata CO.F.AS. - Compagnie Filodrammatiche Associate - Teatro per Idea. La Co.F.As. rappresenta la Federazione del Teatro Amatoriale Trentino.

L'Associazione ha sede a Trento, in Viale Rovereto 61.

 

Articolo 2

L'Associazione si presenta quale organismo autonomo rappresentativo di tutte le associazioni ad essa associate che devono condividerne gli scopi e le finalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività nei confronti degli associati e dei terzi, nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento all'arte teatrale.

A tale fine, l'Associazione potrà svolgere ogni attività diretta a promuovere e salvaguardare i valori culturali, artistici e sociali che costituiscono il patrimonio di ciascun individuo, nello spirito con il quale si sono ispirati i Fondatori.

L'attività teatrale dovrà sempre risultare prevalente nel perseguimento delle finalità individuate dal presente articolo. Qualsiasi ulteriore attività svolta dall'Associazione dovrà risultare marginale e non prevalente rispetto all'attività teatrale.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a)  Incrementare la crescita culturale della popolazione mediante la promozione, la diffusione e la produzione di spettacoli.

b)  Tutelare in ogni campo gli interessi generali delle Associazioni iscritte.

c)   Promuovere l'organizzazione delle Associazioni Teatrali della Provincia, favorendo e rendendo effettiva ed operante la loro reciproca solidarietà e collaborazione a salvaguardia degli interessi culturali, morali, economici e sociali del settore teatrale amatoriale dei dilettanti.

d)  Promuovere ed attuare intese fra le Associazioni per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse.

e)  Mantenere ed incrementare le relazioni con altre Associazioni similari, sia a carattere regionale che nazionale ed internazionale.

f)    Promuovere dei corsi di formazione e aggiornamento nei settori della recitazione, della regia, della scenotecnica, delle luci, dei costumi e del trucco, nonché in tutti quei settori che abbiano interesse per il teatro amatoriale. I corsi sono aperti alla più ampia utenza possibile: alle Associazioni, agli amatori già attivi nelle Filodrammatiche trentine, nonché ad appassionati, studenti, giovani, scuole e pubblico.

g)  Promuovere, raccogliere, favorire ed elaborare studi, elementi, notizie e dati di natura tecnica riguardanti le condizioni e l'attività teatrale della Provincia ed ogni altro studio o ricerca che ne possa favorire la crescita e l'incremento qualitativo e quantitativo.

h)  Adempire infine ad ogni compito che venga ritenuto utile alla diffusione del Teatro per i dilettanti ed affiancare in tale attività iniziative promosse da organi comunali, provinciali, regionali e nazionali.

L'Associazione può aderire, con delibera del Consiglio Direttivo, ad Associazioni di carattere nazionale ed internazionale, aventi i medesimi scopi.

 

ASSOCIATE

Articolo 3

Possono far parte dell'Associazione tutte le Associazioni aventi sede nella Provincia Autonoma di Trento che ne condividano le finalità individuate nell'Articolo 2 del presente Statuto.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. L'appello del Socio non ammesso, deve avvenire da parte di quest'ultimo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

In particolare, la domanda, sottoscritta dal Rappresentante legale, sarà accompagnata dallo Statuto dell'Associazione approvato dall'Assemblea ed adeguato alle previsioni di cui all'articolo 148 c) 8 del TUIR, e all'art. 4 D.P.R. n. 633/1972 al fine di poter fruire del sistema fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91. Inoltre, lo Statuto deve essere redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

Nella domanda sarà dichiarata l'accettazione del presente Statuto, unitamente all'obbligo di collaborare apertamente con spirito umanitario per l'affermazione del teatro come forza educativa, sociale e di costume.

Agli associati viene richiesto il versamento di una quota associativa il cui importo viene deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

L'associazione è apartitica e non accetterà l'iscrizione di gruppi che richiamano nelle loro denominazioni il nome, il simbolo o l'ideologia di un partito politico.

Le associate dovranno svolgere la propria attività in modo amatoriale e senza alcun fine di lucro.

 

Articolo 4

La qualifica di associato si perde:

a) per recesso da presentare per iscritto entro trenta giorni dal termine di ciascun anno;

b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.

c) per scioglimento della Associazione;

d) per espulsione.

L'espulsione dall'Associazione può venire adottata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dell'addebito all'interessato, per gravi inadempienze statutarie e per indegnità. A tal riguardo si stabilisce che la modifica dell'oggetto sociale, che risulti non più in linea con le finalità della Co.F.As., si configura quale causa di espulsione.

Contro il provvedimento di espulsione, l'associato può ricorrere, entro il termine di 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri.

Il Socio receduto o escluso non ha diritto ad alcun rimborso di quanto versato all'Associazione.

 

Articolo 5

Gli associati hanno diritto:

a)  di intervenire alle Assemblee dell'Associazione con esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo;

b)  Di informazione e controllo circa le attività poste in essere dall'Associazione.

c)   Di partecipare alla vita associativa e di avvalersi dei servizi garantiti dall'Associazione.

d)  Di ricevere tutte le comunicazioni, pubblicazioni e notizie dell'Associazione.

 

Articolo 6

Gli associati sono obbligati a:

a)  Versare la quota associativaannuale nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

b)  Rispettare e dare attuazione ai contenuti dello statuto.

 

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Hanno diritto a far parte del Consiglio Direttivo tutti i componenti persone fisiche delle Associazioni regolarmente affiliate alla Co.F.As.., i cui nomi appaiano nell'elenco che ogni Associata è tenuta ad inviare alla Co.F.As. annualmente.

 

 

Articolo 8

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

 

ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Articolo 8 bis

Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 3 del presente Statuto, che prevede in merito alla partecipazione all'Associazione, che i Soci siano appartenenti esclusivamente alla Provincia Autonoma di Trento, la Co.F.As. può collaborare non considerandoli Soci, per la realizzazione di iniziative di interesse comune, anche con Associazioni Amatoriali Dilettantistiche esterne alla Provincia Autonoma di Trento, purché condividano finalità, obiettivi e scopi della Co.F.As. ed accettino quanto dettato dallo Statuto e Regolamenti della stessa.

Gli Affiliati non Soci potranno:

a)   Essere inseriti nei circuiti di manifestazioni organizzate da Co.F.As. in ambito provinciale;

b)   Avere la possibilità di avvalersi delle assicurazioni: infortunio, danni a terzi e responsabilità civile, riservate alle Associate Co.F.As.;

c)   Partecipare alle assemblee sociali di Co.F.As., senza diritto di voto;

Gli Affiliati non soci dovranno:

a)   Sottostare alle direttive di Co.F.As. per quanto riguarda l'organizzazione di manifestazioni in ambito provinciale (Trento).

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono Organi dell'Associazione:

  1.    L'Assemblea Generale;
  2.    Il Consiglio Direttivo;
  3.    La Giunta Esecutiva;
  4.    Il Presidente;
  5.    I Revisori dei Conti;
  6.    I Probiviri.

 

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10

L'Assemblea Generale è formata da tutti gli associati, in regola con il versamento (entro il 31 gennaio) della quota associativa relativa all'anno di competenza. Ciascuna Associazione Associata sarà rappresentata o dal Presidente o da altro componente il Direttivo, con delega scritta.

Ciascun Associato ha la facoltà di farsi rappresentare da altro Associato anche in calce all'invito di convocazione.

Gli Associati non possono essere portatori di più di una delega.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, una volta all'anno in una domenica denominata FESTA DEL TEATRO, entro e non oltre il mese di aprile, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo più uno degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria deve essere fatta con avviso da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione, con l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione, nonché il programma della stessa. L'avviso di convocazione potrà essere inoltrato oltre che per posta ordinaria anche con altri strumenti tipo telefax e posta elettronica.

Il luogo di svolgimento dell'Assemblea Generale dell'Associazione non potrà essere fuori della provincia di Trento.

L'Assemblea Generale dell'Associazione è valida, in prima convocazione con la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei Soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. Per la sola elezione delle Cariche Sociali è prevista la maggioranza relativa dei voti.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione è valida con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci ed in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Esse vincolano tutte le Associazioni, anche se assenti o dissenzienti.

Il metodo di votazione è stabilito dall'Assemblea: qualora non ci sia unanimità, si deve votare per scheda segreta.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

 

Articolo 11

L'Assemblea Generale dell'Associazione nella sua riunione ordinaria annuale o “Festa del Teatro”, discute e approva la relazione del Presidente sull'attività svolta, il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso e le relazioni dei vari componenti la Giunta Esecutiva. Di ogni Assemblea verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea Generale:

a)  L'esame dei problemi d'importanza fondamentale interessanti il teatro dei dilettanti e l'organizzazione dell'Associazione per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

b)  L'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione, che sia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

c)   La nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri tramite elezioni da effettuarsi sempre nella “Festa del Teatro” ogni tre anni.

d)  Le eventuali modifiche statutarie da apportarsi al presente Statuto; le relative proposte devono essere poste all'ordine del giorno, e comunicate alle Associate con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

e)  L'Assemblea può eleggere, anche per acclamazione, un Presidente onorario della CO.F.AS.- Il Presidente onorario fa parte quale soprannumerario del Consiglio Direttivo, cui ha diritto di partecipazione senza peraltro facoltà di voto.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dell'Associazione ed è composto da 20 (venti) membri tutti scelti fra i componenti delle Compagnie regolarmente Associate (vedi Regolamento).

Il Consiglio Direttivo ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Presidente Onorario dell'Associazione, il Rappresentante Diocesano delle Comunicazioni Sociali, se confermato,  ed un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento, se nominato.

 

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi  nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, la Giunta Esecutiva o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti con diritto di voto.

La convocazione del Consiglio Direttivo dovrà essere fatta dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data di riunione.

Gli avvisi di convocazione possono essere trasmessi, oltre che tramite posta ordinaria o prioritaria, anche a/m telefax o posta elettronica. Ogni componente il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Si intende decaduto dalla carica di Consigliere chi fa parte di una Associazione socia, receduta o esclusa. Tuttavia il Consigliere decaduto rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dell'Associazione, la quale avrà il compito di riconfermarlo o sostituirlo. Anche nel caso di un Consigliere, che nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, receda o venga escluso dalla propria Associazione di appartenenza, cioè quella a cui apparteneva al momento dell'elezione a Consigliere, e si associ ad altra Associazione socia, decade dall'incarico; tuttavia, anche in questo caso, rimarrà in carica fino alla prima Assemblea dell'Associazione, che avrà il compito di riconfermarlo o sostituirlo. Si intende, inoltre, decaduto dalla carica il Consigliere che, senza giustificato motivo, per tre volte nel corso di un anno non partecipi alle sedute. In tale caso, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Non possono far parte né del Consiglio Direttivo né degli altri Organi Sociali (Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri) e, se eletti decadono dal loro ufficio, oltre a coloro che hanno perso i requisiti come sopra indicato nel presente articolo, coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato. Non possono altresì far parte né del Consiglio Direttivo né degli altri Organi Sociali (Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri)  i parenti, coniugi o affini con altri membri degli stessi Organi Sociali o con dipendenti dell'Associazione, fino al secondo grado incluso.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza dello stesso, dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere anziano.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Membri del Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti.

Di ogni Riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

La carica di consigliere è gratuita e non sono ammesse deleghe.

 

Articolo 14

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

a)  Nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo e quattro componenti la Giunta Esecutiva nel suo seno.

b)  Deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano il settore del Teatro dei dilettanti, tenendo presente le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale.

c)   Curare il conseguimento dei fini statutari.

d)  Redigere il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il programma di attività da presentare all'Assemblea ordinaria dell'Associazione.

e)  Determinare l'importo della quota associativa annuale.

f)    Deliberare sulle domande di adesione e sulla espulsione degli associati nei casi previsti dal presente statuto.

g)  Deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva.

 

GIUNTA ESECUTIVA

Articolo 15

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario Amministrativo e da quattro componenti di Giunta eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno, i quali saranno tenuti ad assolvere alle funzioni previste dal Regolamento.

Nel caso si debba procedere alla sostituzione di un membro di Giunta, il Consiglio Direttivo sceglierà il sostituto nel suo seno.

Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori di Giunta Associati od anche esperti esterni, senza diritto di voto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario.

Per la validità delle adunanze occorre la maggioranza assoluta dei membri.

Ogni membro ha diritto ad un solo voto e tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I membri della Giunta che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

Di ogni Riunione della Giunta Esecutiva verrà redatto verbale sottoscritto dal Presidente.

 

Articolo 16

Sono attribuzioni della Giunta Esecutiva:

a)  Curare la gestione dell'Associazione secondo le indicazioni del programma di attività e del bilancio preventivo, predisposti dalla stessa Giunta Esecutiva ed approvati dal Consiglio Direttivo.

b)  Attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Ogni decisione della Giunta Esecutiva deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo.

 

IL PRESIDENTE

Articolo 17

Il Presidente, rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle decisioni degli Organi Sociali ed inoltre prende tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Qualora lo ritenga necessario, il Presidente può altresì deferire ad altro membro di Giunta l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrano nella sua sfera di competenza.

Il Presidente sosterrà gli interessi di tutte gli Associati; dirimerà, su richiesta delle interessate, le divergenze di varia natura eventualmente insorte in seno ai gruppi associati: sosterrà le Filo attive, nonché promuoverà la costituzione e la riorganizzazione di Compagnie nuove e favorirà lo scambio di recite fra le stesse.

Si farà promotore di incontri di valle, corsi di formazione e si manterrà sempre costantemente informato dell'attività teatrale zonale, nazionale e internazionale.

Si farà banditore di Rassegne provinciali a Trento e in altri luoghi della provincia, nonché di concorsi autori per opere nuove.

Il Presidente dell'Associazione è di diritto Presidente dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva.

 

I REVISORI DEI CONTI

Articolo 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno sia iscritto all'albo dei revisori contabili istituito dal Ministero di Grazia e Giustizia, e due supplenti.

Esso ha durata triennale ed i suoi membri possono essere rieletti.

I Revisori dei Conti hanno il compito di vigilare sulla gestione finanziaria dell'Associazione e di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dell'Associazione.

Gli stessi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza per altro avere diritto di voto.

E' compito dei Revisori:

a)  L'esame dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi sui quali devono presentare una relazione.

b)  Il controllo sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'Amministrazione in genere.

I Revisori supplenti sostituiranno i membri effettivi in caso di impossibilità ad espletare il loro incarico.

 

I PROBIVIRI

Articolo 19

E' compito dei Probiviri derimere tutte le controversie che possono sorgere fra le Associate e gli organi dell'Associazione, nonché quelle fra gli organi stessi, solo in ultima istanza.

Si tratta di tre persone al di fuori o all'interno dell'Associazione di provata capacità e stima, e vengono eletti dall'Assemblea Generale. I Probiviri restano in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti.

 

IL BILANCIO

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e trasparenza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell'Associazione.

E' vietata tra gli associati la distribuzione, anche indiretta, di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 

 

 

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie.

c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, fatta salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

 

NORME GENERALI

Articolo 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto, composto da 23 articoli è stato letto ed approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dell'Associazione tenutasi a Povo presso il Teatro Parrocchiale “Concordia” il giorno 17 aprile 2005, cinquantanovesimo di fondazione.

Ha subito inoltre le presenti variazioni:

Assemblea ordinaria dell'Associazione tenutasi a Trento presso il Teatro della Casa dello Studente il 29 ottobre 1978

-        Assemblea ordinaria dell'Associazione tenutasi a Villazzano presso il Teatro Parrocchiale il giorno 4 dicembre 1983.

-        Assemblea straordinaria dell'Associazione tenutasi a Trento presso l'Oratorio San Pietro il giorno 2 marzo 1986

-        Assemblea generale  ordinaria dell'Associazione tenutasi a Trento presso l'Auditorium del nuovo Centro S.Chiara il giorno 13 aprile 1986.

-        Assemblea generale ordinaria dell'Associazione tenutasi a Trento presso l'Auditorium del nuovo Centro S. Chiara il giorno 26 aprile 1987.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Rovereto presso l'Auditorium del Centro Civico Brione il giorno 15 novembre 1998.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Povo presso il Teatro Parrocchiale il giorno 22 aprile 2001.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Povo presso il Teatro Parrocchiale il giorno 14 aprile 2002.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Povo presso il Teatro Parrocchiale il giorno 17 aprile 2005.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Trento presso la Sala 3 del Centro Servizi Culturali S. Chiara il giorno 22 aprile 2012.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Gardolo presso il Teatro “Gigi Cona” il giorno 12 aprile 2015.

-        Assemblea generale straordinaria dell'Associazione tenutasi a Gardolo presso il Teatro “Gigi Cona” il giorno 2 aprile 2017.

Regolamento

Art. 1

SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE

La Co.F.As., nell'intento di migliorare il collegamento con le proprie Filodrammatiche Associate, diffuse su tutto il territorio trentino, e farle partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, ha suddiviso il territorio in 7 Zone:

-        Asta dell'Adige e Valle di Cembra

-        Vallagarina

-        Valle Laghi e Bassosarca

-        Valli di Fiemme e Fassa

-        Valli Giudicarie e Rendena

-        Valli di Non e Sole

-        Alta-Bassa Valsugana e Primiero

 

Art. 2

CRITERIO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E COMPITI

Per garantire la massima tutela a tutte le Associate, anche le più lontane dal centro, si stabilisce che i 20 componenti il Consiglio Direttivo Co.F.As. vengano eletti in forma proporzionale in rapporto al numero delle Filodrammatiche appartenenti alle singole Zone sopraccitate, garantendo, comunque, ad ogni Zona, almeno 1 Consigliere, qualora non dovesse raggiungere il numero minimo per eleggerne uno. In questo modo il Consiglio Direttivo viene composto, in forma proporzionale, da rappresentanti di tutte le Zone, quindi anche di tutto il territorio trentino.

Ogni Zona può avere uno o più rappresentanti, in seno al Consiglio Direttivo, a seconda del numero di compagnie appartenenti alla Zona stessa.

Nelle Zone ove vi siano più rappresentanti, la Co.F.As. lascia la libertà agli stessi eletti di ogni singola Zona, di nominare, se lo ritengono opportuno, uno di loro quale coordinatore e responsabile di Zona, con funzione anche di referente per la Co.F.As.. Si precisa, tuttavia, che i membri eletti nel Consiglio Direttivo mantengono intatti i loro diritti di partecipazione e voto all'interno del Consiglio Direttivo. La figura del coordinatore di zona ha soltanto un ruolo di semplificazione nella comunicazione tra la Co.F.As e le associate.

Tutti i rappresentanti o responsabili di Zona in Consiglio Direttivo hanno il compito di:

-        Tenere i contatti diretti con le compagnie appartenenti alla propria Zona;

-        Programmare almeno 1 riunione di Zona all'anno, previa comunicazione alla sede Co.F.As. con l'ordine del giorno;

-        Curare che i rapporti fra le associate siano improntati sulla reciproca correttezza e stima, così pure allo stesso modo curare che i rapporti fra le associate e gli organi sociali Co.F.As. siano improntati sulla reciproca correttezza e stima, nello spirito di una comune e costante collaborazione per il buon andamento della Co.F.As. e del movimento teatrale amatoriale trentino;

-        Farsi carico e portavoce in Consiglio Direttivo dei bisogni delle compagnie;

-        Rappresentare la Co.F.As. nei confronti di Enti e associazioni di varia natura che operano nella propria Zona di appartenenza, affinché intercorrano buoni rapporti di collaborazione con tutti.

 

Art. 3

COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA E FUNZIONI

I componenti della Giunta Esecutiva, come stabilito dallo Statuto Sociale – art. 15 – sono 7:

-        Presidente

-        Vicepresidente

-        Segretario Amministrativo

-        e 4 membri, tutti eletti dal Consiglio Direttivo, nel suo seno

Mansioni

-        Il Presidente svolge le mansioni previste dallo Statuto Sociale;

-        Il Vicepresidente svolge le mansioni del Presidente in sua assenza ed eventuali incarichi specifici che gli vengono affidati;

-        Il Segretario Amministrativo cura che la contabilità sia tenuta secondo i criteri e forme stabiliti;

Gli altri 4 membri sono chiamati ad assolvere ad uno dei seguenti incarichi (art. 16 dello Statuto):

-        Coordinatore Rappresentanti o Responsabili di Zona;

-        Coordinatore equipe “Teatro per Idea”;

-        Coordinatore Corsi di Formazione;

-        Coordinatore Organizzazione Manifestazioni Co.F.As.;

-        E altri incarichi individuati dall'Assemblea, che si rendano necessari per il buon andamento dell'Associazione.

 

Art. 4

ASSOCIAZIONI ASSOCIATE E AFFILIATE

Sia le associazioni associate che quelle affiliate devono avere lo Statuto adeguato alle normative di legge vigenti (vedi art. 3 dello Statuto Co.F.As.), riportante le seguenti clausole:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee  forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

-        Fornire codice fiscale e partita IVA;

-        Fornire copia del modello per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai fini fiscali da parte deli Enti Associativi (Modello EAS);

Gli affiliati non soci non potranno godere in alcun modo, di contributi erogati dall'ente pubblico a favore di Co.F.As. e destinati al beneficio esclusivo dei soci della stessa.

 

Il rapporto di collaborazione come sopra previsto dovrà essere richiesto per iscritto dalle associazioni interessate e dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo Co.F.As., il quale potrà anche non accettare, anche senza motivazione, la collaborazione. Nella delibera di accettazione dovranno essere stabiliti eventuali ulteriori obblighi e dovrà essere determinata la durata. In ogni caso il rapporto di collaborazione si potrà interrompere in qualsivoglia momento per decisione di Co.F.As., senza alcuna pretesa dell'associazione interessata.